Art. 4.
(Incentivi a carattere fiscale e per lo sviluppo della rete di gas metano).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stanziare una quota parte dei proventi derivanti dall'aliquota di accisa sulle benzine e sul diesel da autotrazione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano ai sensi dell'articolo 1 del decreto direttoriale 21 dicembre 2001.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì a stabilire le modalità e i criteri per l'attuazione del piano di sviluppo della rete distributiva di impianti di gas naturale, ai quali le imprese di distribuzione di carburanti devono attenersi. Il piano deve prevedere:

          a) la diffusione di impianti multiprodotto ottimizzati per la distribuzione di gas naturale in tutte le aree del Paese con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale;

          b) un incentivo per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a) variabile tra 150.000 e 200.000 euro;

          c) la semplificazione degli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a).